Art. 2

In vigore dal 27 ago 1985
1. L'aiuto da versare al distillatore per i prodotti distillati in virtù di una delle distillazioni di cui all', paragrafo 1 è calcolato sulla base del titolo alcolometrico del prodotto ottenuto dalla distillazione, diminuito di una frazione corrispondente al divario tra il titolo alcolometrico effetttivo del vino consegnato ed i limiti di cui all', paragrafo 1. 2. Il quantitativo massimo di prodotto che può essere preso in consegna dall'organismo d'intervento in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 è ottenuto moltiplicando il quantitativo totale di vino consegnato per il limite del titolo alcolometrico di cui all', paragrafo 1, e dividendo il risultato della moltiplicazione per il titolo alcolometrico del prodotto consegnato. 3. Qualora la consegna di vino alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sia effettuata da un produttore diverso da quello assoggettato all'obbligo, le disposizioni che figurano nei paragrafi 1 e 2 si riferiscono al vino del produttore che effettua la consegna.
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