Art. 1
In vigore dal 27 ago 1985
1. Il titolo alcolometrico effettivo da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo del vino consegnato nella campagna viticola 1985/1986 ad una delle distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis, 15 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non può superare i seguenti limiti:
8 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola A;
8,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola B;
10 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I a;
10,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C I b;
11 % vol per vini ottenuti da uve prodotte nella zona viticola C III;
11,5 % vol per i vini ottenuti da uve prodotte nelle zone viticole C III.
2. Tuttavia, il titolo alcolometrico da prendere in considerazione, per i calcoli di cui al paragrafo 1, è il titolo alcolometrico effettivo reale per i vini consegnati alla distillazione da produttori che forniscono alle autorità competenti degli stati membri la prova che non hanno, durante la campagna in cui è stato elaborato il vino consegnato alla distillazione, proceduto, per nessuna parte della loro produzione, all'aumento del titolo alcolometrico:
- né aggiungendo mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato per il quale sia stata presentata una domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 o che abbia beneficiato di tale aiuto;
- né aggiungendo saccarosio.
Storico versioni
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