Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2102/84 è modificato come segue:
In vigore dal 19 ago 1985
1) Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
« 1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, in appresso denominate produttori, che producono uve presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli stati membri una dichiarazione di raccolta recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I, tabella A e, se del caso, tabella A bis.
Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori:
- la cui produzione totale di uve è destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata in succo di uve;
- le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma, e che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino per loro conto la totalità del loro raccolto di uve ».
2) Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
« 1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della campagna in corso:
- hanno prodotto vino, e/o
- detengono, alle date di cui all'articolo 5, prodotti diversi dal vino,
presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all'allegato I tabella B.
Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di produzione le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone di cui all', paragrafo 1, secondo comma, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato né sarà commercializzato sotto qualsiasi forma ».
3) Il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
« 3. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che acquistano prodotti destinati all'elaborazione di vino e li cedono a dei produttori di vino anteriormente alle date di cui all'articolo 5, gli stati membri prendono le misure necessarie per consentire a tali produttori di vino di disporre delle varie informazioni che sono tenuti ad indicare nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla resa per ettaro dei prodotti utilizzati ».
4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
« 1. Le dichiarazioni di cui agli sono presentate al più tardi il 15 dicembre. Gli stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti vengono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono effettuate al più tardi il 7 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 agosto ».
5) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
« 2. Gli stati membri procedono ad una valutazione della resa per ettaro della produzione di vini da tavola ottenuti nel loro territorio.
Anteriormente al 20 gennaio, essi comunicano alla Commissione i risultati di tale valutazione, secondo le seguenti classi di resa:
- inferiore o uguale a 45 hl/ha,
- superiore a 45 hl/ha, ma non superiore a 70 hl/ha,
- superiore a 70 hl/ha, ma non superiore a 90 hl/ha,
- superiore a 90 hl/ha, ma non superiore a 110 hl/ha,
- superiore a 110 hl/ha, ma non superiore a 140 hl/ha,
- superiore a 140 hl/ha, ma non superiore a 200 hl/ha,
- superiore a 200 hl/ha ».
6) All'articolo 7, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
« I formulari di cui sopra possono non recare il riferimento espresso alla resa per ettaro se lo stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale elemento dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare dall'indicazione della superficie in produzione e del raccolto totale dell'azienda ».
7) Il testo dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
« 1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 5, sono escluse dal beneficio delle misure previste agli articoli 7, 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».
8) All'articolo 10 bis è inserito il seguente paragrafo:
« 2 bis. L'esclusione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda le misure decise dopo la data finale di presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel corso della stessa campagna, nonché quelle decise nel corso della campagna successiva ».
9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
« Articolo 11
1. La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all' è quella dei vigneti in produzione.
2. La resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di cui all', paragrafo 2, viene stabilita, per ciascuna delle categorie di vigneti di cui all'allegato I, tabella A, rapportando il quantitativo di uve raccolte alla superficie di cui al paragrafo 1, da cui tale uve provengono.
Tuttavia, negli stati membri nei quali le superfici viticole non sono ripartite secondo le categorie di vigneti di cui al primo comma, la resa per ettaro da indicare nella dichiarazione di raccolta è la resa media ottenuta nell'azienda del dichiarante.
3. Per i quantitativi di vino da tavola per i quali la dichiarazione di produzione non reca le indicazioni atte a stabilire la resa per ettaro, quest'ultima è valutata dall'autorità competente dello stato membro e non può in alcun caso essere inferiore alla resa media della regione nella quale ha luogo la vinificazione.
Fatte salve le sanzioni applicate a livello nazionale, il quantitativo di uve da conferire alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, calcolato sulla base della resa di cui sopra, è maggiorato del 50 % ». 10) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
« Articolo 12
I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nelle dichiarazioni di cui agli sono espressi in ettolitri di tali prodotti.
La conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino viene effettuata applicando coefficienti fissati dagli stati membri. Tali coefficienti possono essere modulati secondo le varie regioni di produzione. Essi sono comunicati dagli stati membri alla Commissione contemporaneamente alla ricapitolazione di cui all'articolo 8.
Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all' è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino ».
11) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
« Articolo 14
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli stati membri che istituiscono un regime di dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza che preveda informazioni più complete per il fatto, in particolare, che tale regime concerne categorie di persone più ampie di quelle di cui agli ».
12) La tabella A dell'allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
13) La tabella B dell'allegato I è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.
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