Art. 1

Il regolamento n. 27 è modificato come segue:

In vigore dal 5 ago 1985
1) Nell', paragrafo 1, i termini « nonché i rispettivi allegati » sono soppressi. 2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Il contenuto delle domande e delle notificazioni 1. Le domande previste dall' del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell', paragrafo 1, del trattato e le notificazioni previste dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere presentate per mezzo del formulario A/B secondo le modalità prescritte nel formulario e nella relativa nota complementare, riprodotti in allegato al presente regolamento. 2. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nel formulario A/B e nella nota complementare. 3. Più imprese interessate possono usare un unico formulario per la domanda o la notificazione. 4. Le domande previste dall' del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione delll' del trattato devono contenere una descrizione completa dei fatti, indicando in particolar modo la pratica di cui trattasi e la posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce. Si può utilizzare allo scopo il formulario A/B ». 3) L'allegato è sostituito dal formulario A/B e dalla nota complementare allegata al presente regolamento.
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