Art. 1
Il regolamento n. 27 è modificato come segue:
In vigore dal 5 ago 1985
1) Nell', paragrafo 1, i termini « nonché i rispettivi allegati » sono soppressi.
2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
Il contenuto delle domande
e delle notificazioni
1. Le domande previste dall' del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell', paragrafo 1, del trattato e le notificazioni previste dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 17 devono essere presentate per mezzo del formulario A/B secondo le modalità prescritte nel formulario e nella relativa nota complementare, riprodotti in allegato al presente regolamento.
2. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nel formulario A/B e nella nota complementare.
3. Più imprese interessate possono usare un unico formulario per la domanda o la notificazione.
4. Le domande previste dall' del regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione delll' del trattato devono contenere una descrizione completa dei fatti, indicando in particolar modo la pratica di cui trattasi e la posizione che l'impresa o le imprese occupano nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio cui la pratica si riferisce. Si può utilizzare allo scopo il formulario A/B ».
3) L'allegato è sostituito dal formulario A/B e dalla nota complementare allegata al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2526:oj#art-1