Art. 2
In vigore dal 31 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 19.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
(4) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2210:oj#art-2