Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 19. (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25. (4) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 20.
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