Art. 7

In vigore dal 31 lug 1985
1. L'importo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1311/85, riscosso all'uscita dal territorio del Regno Unito dei prodotti elencati in allegato è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in causa. 2. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali per i prodotti di cui al paragrafo 1, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dal Regno Unito ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto in conformità del paragrafo 1; essa non deve essere inferiore all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1. 3. L'importo di cui al paragrafo 1 è fissato per le carcasse di bovini adulti fresche, refrigerate o congelate. Per gli altri prodotti, gli importi sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'allegato.
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