Art. 12

In vigore dal 31 lug 1985
1. Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso rappresentativo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell', paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. 2. Il tasso di conversione da applicare all'importo di cui all' è il tasso rappresentativo valido il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Regno Unito.
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