Art. 2

In vigore dal 30 lug 1985
Per la campagna 1985/1986 gli importi della compensazione finanziaria concessa ai transformatori sono fissati ai livelli seguenti: a) per le arance della varietà Biondo comune: per i prodotti delle classe I, II e III 6,75 ECU/100 kg netti b) per la classe III o mista delle varietà: Moro e Tarocco: 13,14 ECU/100 kg netti Sanguinello: 11,85 ECU/100 kg netti Sanguigno: 9,27 ECU/100 kg netti.
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