Art. 1

1. Per la campagna 1985/1986 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli seguenti:

In vigore dal 30 lug 1985
a) per le arance della varietà Biondo comune: 11,56 ECU/100 kg netti, per i prodotti della classe I, II e III, b) per la classe III o mista delle arance delle varietà: Moro e Tarocco: 17,95 ECU/100 kg netti Sanguinello: 16,66 ECU/100 kg netti Sanguigno: 14,08 ECU/100 kg netti. 2. Detti prezzi minimi sono fissati per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.
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