Art. 3

In vigore dal 30 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 8. (6) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 10. (7) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36. (8) GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 7. (9) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 8. (10) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 90.
Storico versioni

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