Art. 2

In vigore dal 30 lug 1985
1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, valido a decorrere dal 1o agosto 1985, è fissato a 8,16 ECU/100 kg. 2. Per i piselli, le fave e le favette da identificare a decorrere dal 1o agosto 1985, l'importo dell'aiuto applicabile è pari all'importo di cui al paragrafo 1, adeguato in base alla differenza fra il prezzo d'obiettivo valido il mese di agosto 1985 e il prezzo d'obiettivo valido il mese dell'identificazione.
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