Art. 3
In vigore dal 30 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.
(5) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 35.
(6) GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 28.
(7) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 36.
(8) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.
(9) GU n. L 42 del 13. 2. 1985, pag. 18.
(10) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 15.
(11) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 16.
Storico versioni
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