Art. 3

In vigore dal 30 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4. (5) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 35. (6) GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 28. (7) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 36. (8) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5. (9) GU n. L 42 del 13. 2. 1985, pag. 18. (10) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 15. (11) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 16.
Storico versioni

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