Art. 2

L'aiuto all'ammasso previsto:

In vigore dal 30 lug 1985
a) dall' del regolamento (CEE) n. 362/85 (9) per le uve secche della campagna di commercializzazione 1982/1983, b) dall' del regolamento (CEE) n. 581/85 (10), per le uve secche della campagna di commercializzazione 1983/1984, e c) dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3249/83 (11) per i fichi secchi della campagna di commercializzazione 1983/1984 è concesso agli organismi ammassatori per l'effettiva durata dell'ammasso dei rispettivi prodotti.
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