Art. 3
In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articolo 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 276 del 16. 10. 1984, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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