Art. 1
In vigore dal 29 lug 1985
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di solfato di cromo basico di cui alla sottovoce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 28.38-49, originario della Iugoslavia.
2. L'importo del dazio è pari al 10 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita prevedono il pagamento entro trenta giorni dalla spedizione; si applica una maggiorazione o una riduzione dell'1 % rispettivamente per ciascun mese di cui viene prolungato o ridotto il periodo di pagamento.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2221:oj#art-1