Art. 1

In vigore dal 29 lug 1985
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di solfato di cromo basico di cui alla sottovoce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 28.38-49, originario della Iugoslavia. 2. L'importo del dazio è pari al 10 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita prevedono il pagamento entro trenta giorni dalla spedizione; si applica una maggiorazione o una riduzione dell'1 % rispettivamente per ciascun mese di cui viene prolungato o ridotto il periodo di pagamento. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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