Art. 2
In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985.
Esso è applicabile sino al 31 luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 264 del 5. 10. 1984, pag. 14.
(7) GU n. L 68 del 8. 3. 1985, pag. 21.
Storico versioni
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