Art. 1
In vigore dal 29 lug 1985
All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo delle lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) Se si tratta di titoli d'importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo:
- 16 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;
- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. »
Storico versioni
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