Art. 1

In vigore dal 29 lug 1985
All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75, il testo delle lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) Se si tratta di titoli d'importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo: - 16 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune; - 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2119:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo