Art. 2

In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 2. DECISIONE N. 1/85 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA - Transito comunitario - del 24 giugno 1985 recante modifica all'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione delle normativa in materia di transito comunitario LA COMMISSIONE MISTA, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), considerando che il regolamento che riguarda le disposizioni d'applicazione, nonché le misure di semplificazione del regime del transito comunitario è stato modificato, segnatamente per semplificare la documentazione utilizzata nella procedura di transito comunitario per ferrovia, per consentire, a determinate condizioni, la concessione della dispensa dalla firma delle dichiarazioni di transito comunitario preparate con una procedura informatizzata, per estendere a tutti i modi di trasporto la procedura semplificata di rilascio del documento di transito comunitario interno T2L, per adeguare, per quanto riguarda le merci che possono dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria, il livello di quest'ultima a quello delle imposizioni applicabili a dette merci e per rendere il testo del suddetto regolamento più omogeneo per quanto concerne le diciture che compaiono in ciascuna lingua; considerando che il suddetto regolamento è contenuto nell'appendice II dell'accordo e che di conseguenza occorre adeguare l'appendice; considerando che la decisione n. 1/81 della commissione mista ha modificato la suddetta appendice per apportare talune modifiche al sistema di garanzia forfettaria; che detta decisione è d'applicazione fino al 30 giugno 1985; che è necessario prorogare oltre tale data l'applicazione di detta decisione, DECIDE:
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