Art. 1
In vigore dal 25 lug 1985
L'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è modificata come segue:
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
[«
Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione delle merci verso un altro stato membro della Comunità o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui esso si riferisce.
Ai fini suddetti, possono essere raggruppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione, da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro. »];
2) è inserito il seguente articolo:
[« Articolo 13 ter
1. L'esemplare di controllo T n. 5 può essere rilasciato a posteriori a condizione che:
- l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato;
- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T n. 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione;
- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del documento predetto;
- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T n. 5 non può dar luogo all'ottenimento di vantaggi finanziari indebiti, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.
2. Qualora l'esemplare di controllo T n. 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture:
"Udstedt efterfoelgende"
"Nachtraeglich ausgestellt"
"Ekdothén ek ton ystéron"
"Issued retroactively"
"Délivré a posteriori"
"Rilasciato a posteriori"
"Achteraf afgegeven". Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T n. 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite nonché la data di partenza ed eventualmente la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.
3. L'esemplare di controllo T n. 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità. »];
3) il testo dell'articolo 40 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 40
Le amministrazioni ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV.
Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone ove si tratti di un carico completo o sul (sui) collo/i negli altri casi. »;
4) il testo dell'articolo 50 g) è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 50 g)
L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna - transito comunitario, nonché sul o su grandi contenitori. »;
5) il testo dell'articolo 59, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T1 o T2, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari 1, 2 e 3, nel riquadro »controllo dell'ufficio di partenza", il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate nonché una delle seguenti diciture:
"Forenklet procedure"
"Vereinfachtes Verfahren"
"Aploystevméni diadikasía"
"Simplified procedure"
"Procédure simplifiée"
"Procedura semplificata"
"Vereenvoudigde regeling" »;
6) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente articolo:
« Articolo 60 bis
1. Le auotrità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni T1 e T2 munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato XV, compilate a mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta dei documenti T1 o T2, muniti dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti T1 o T2 compilati conformemente al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato all'impegno del principale obbligato una delle seguenti diciture:
"Fritaget for underskrift"
"Freistellung von der Unterschriftsleistung"
"Den apaiteítai ypografí"
"Signature waived"
"Dispense de signature"
"Dispensa dalla firma"
"Van ondertekening vrijgesteld" »;
7) il testo dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:
[« Articolo 74
1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spediti verso lo stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso avviene al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T2L è compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata.
L'ufficio doganale che rilascia un documento T2L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture:
"Udstedt i 3 eksemplarer"
"In drei Exemplaren ausgestellt"
"Ekdidómeno se tría antítypa"
"Issued in triplicate"
"Délivré en trois exemplaires"
"Rilasciato in tre esemplari"
"In drie exemplaren afgegeven". Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate nel porto marittimo di uno stato membro per essere sbarcate nel porto marittimo di un altro stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempre che la traversata marittima si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico.
2. Nello stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 72 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia e la rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. Esso viene informato dell'esito del controllo unicamente nel caso che venga constatata una irregolarità. »];
8) l'articolo 75 è modificato come segue:
- la cifra 1 che figura nel paragrafo 1 è soppressa;
- il paragrafo 2 è abrogato;
9) il testo dell'articolo 77, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. Lo speditore autorizzato è tenuto, al più tardi al momento della spedizione delle merci, a compilare e a firmare il formulario T2L. Inoltre, egli deve indicare, nel riquadro riservato al visto della dogana, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di emissione del documento, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione nonché una delle seguenti diciture:
"Forenklet procedure"
"Vereinfachtes Verfahren"
"Aploystevméni diadikasía"
"Simplified procedure"
"Procédure simplifiée"
"Procedura semplificata"
"Vereenvoudigde regeling" »;
10) nell'allegato VII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione dell'avviso di passaggio sono soppresse;
11) nell'allegato VIII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE figuranti nell'intestazione della ricevuta sono soppresse;
12) l'allegato XIII è sostituito dall'allegato B della presente decisione;
13) l'allegato A della presente decisione è aggiunto come allegato XIV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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