Art. 7

In vigore dal 25 lug 1985
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulato del contingente comunitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento della quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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