Art. 5
In vigore dal 25 lug 1985
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o novembre 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 ottobre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o novembre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1985 incluso e imputabile al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2195:oj#art-5