Art. 6

In vigore dal 25 lug 1985
1. Se un importatore rende noto che procederà quanto prima ad importazioni di prodotti in causa in uno stato membro e se vi chiede il beneficio di uno dei contingenti, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente ai suoi fabbisogni, sempre che il saldo del contingente corrispondente lo permetta. 2. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 1 sono validi sino alla fine del periodo contingente di cui all'.
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