Art. 2
In vigore dal 25 lug 1985
1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso durante la fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche.
2. Le autorità tedesche si adoperano affinché il volume globale dei contratti certificati non superi il limite fissato all', paragrafo 2.
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