Art. 5

In vigore dal 24 lug 1985
1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta. 2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.
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