Art. 1

In vigore dal 24 lug 1985
1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 150 000 t di frumento duro esportato dall'Italia. L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione. 2. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.
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