Art. 2
In vigore dal 22 lug 1985
Per quanto riguarda le prugne essiccate, il controllo dei requisiti qualitativi è effettuato sulla base di campioni prelevati da un lotto dal trasformatore. A tal fine, per lotto si intende l'insieme degli imballaggi consegnati assieme da uno stesso produttore, da un gruppo riconosciuto di produttori o da un'associazione di tali gruppi al trasformatore, a un gruppo di trasformatori o ad un'associazione di tali gruppi. I campioni devono essere esaminati dal trasformatore o eventualmente dal suo rappresentante. I risultati degli esami devono essere registrati.
Storico versioni
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