Art. 1
In vigore dal 22 lug 1985
1. Per avere diritto al pagamento del prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, le prugne d'Ente essiccate devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I.
2. Per avere diritto al pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 3 quater del regolamento (CEE) n. 516/77, le prugne secche devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato II.
Storico versioni
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