Art. 2
In vigore dal 17 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26.
(4) GU n. L 19 del 23. 1. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
Storico versioni
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