Art. 2

In vigore dal 17 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26. (4) GU n. L 19 del 23. 1. 1985, pag. 7. (5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1970:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo