Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2365/84 è modificato come segue:
In vigore dal 17 lug 1985
1) Nell', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Ai sensi del presente articolo, si intendono per impurezze tutti i corpi estranei, organici o inorganici, non originati dai semi delle specie in questione ».
2) L'articolo 3, paragrafo 3 i termini:
« 1984/1985 e 1985/1986 » sono sostituiti da « 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 ».
3) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 1 a) « il prezzo minimo » è sostituito da « il prezzo minimo adeguato, se necessario, delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 »;
b) il testo del paragrafo 2 è sostotuito dal seguente testo:
« 2. Per verificare l'osservanza del prezzo minimo da pagare al produttore, gli stati membri utilizzano il prezzo minimo, espresso in ECU, valido il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale il prodotto è consegnato al primo acquirente, comprese le eventuali maggiorazioni mensili, applicando a tale prezzo, come tasso di conversione, il tasso rappresentativo valido lo stesso giorno ».
4) Nell'articolo 6 viene aggiunto il seguente paragrafo 5:
« 5. Per i certificati smarriti non può essere rilasciato un duplicato, tranne nel caso di un certificato trasmesso mediante consegna registrata e smarrito durante la spedizione postale dall'organismo emittente al primo acquirente. In tal caso, l'organismo emittente, qualora ritenga che l'originale non sia mai pervenuto alla parte in questione,
può rilasciare a quest'ultima un duplicato, redatto allo stesso modo dell'originale, indicando chiaramente il termine "duplicato". Prima di procedere al rilascio di tali duplicati, l'organismo emittente ne deve informare gli organismi emittenti degli altri stati membri ».
5) Nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f) i termini « il prezzo minimo è pagato » sono sostituiti da « il prezzo minimo, adeguato, se del caso, delle maggiorazioni mensili, è pagato ».
6) Nell'articolo 13 i termini « la campagna di commercializzazione 1984/1985 » sono sostituiti da « la campagna di commercializzazione 1985/1986 ».
7) L'articolo 16 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
« a) a tenere una contabilità di magazzino e altri documenti in materia, secondo quanto prescritto al paragrafo 2 »;
b) il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente testo:
« 2. La contabilità di magazzino comprende, per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, almeno le seguenti indicazioni:
a) entrate giornaliere per singolo prodotto, specificando per ciascuna partita il quantitativo, la qualità e la sua origine comunitaria o meno. Nella qualità è compresa l'indicazione del tenore di umidità e di impurezze, determinato mediante analisi, obbligatoria per i prodotti comunitari, o risultate altrimenti dalle norme commerciali. Specificare, quando sono noti, gli estremi del certificato;
b) utilizzazioni giornaliere, o altrimenti mensili per singolo prodotto, ripartite secondo i modi di utilizzazione di cui all'articolo 14;
c) quantitativi giornalieri non utilizzati e usciti dall'impresa;
d) situazione delle scorte per prodotto, accertata periodicamente, ed almeno ogni mese.
Le imprese che ricorrono alle utilizzazioni di cui all'articolo 14, lettere a) e b) devono tenere un inventario permanente delle materie prime che esse usano diverse dai piselli, dalle fave, dalle favette e dai lupini dolci.
La contabilità di magazzino e l'inventario di cui ai paragrafi precedenti sono tenuti in modo che l'organismo competente possa verificare la corrispondenza tra i quantitativi di prodotti che entrano nell'impresa e i quantitativi di prodotti, trasformati o sotto altra forma, che escono dall'impresa, in particolare per quanto concerne il livello delle scorte dell'impresa e le perdite di fabbricazione ammissibili.
Infine, per gli alimenti per gli animali contenenti piselli, le fave, favette o lupini dolci, incorporati o tal quali, è tenuto un registro in cui sono specificati, per tipo di alimento, la composizione di materie prime principali, tra cui i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci ».
c) nel paragrafo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente comma:
« l'organismo competente può accordare un riconoscimento provvisorio agli utilizzatori interessati che ne abbiano fatto richiesta ».
d) nel paragrafo 6, secondo comma, i termini « 1o ottobre 1984 » sono sostituiti da « la data del riconoscimento provvisorio ».
8) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
« a) se i quantitativi entrati all'impresa saranno impiegati nell'impresa per una delle utilizzazioni previste all'articolo 14. In tal caso, per ciascuna partita o gruppo di partite, la dichiarazione deve recare gli estremi del certificato (se è disponibile) e della domanda di aiuto eventualmente presentata conformemente all'articolo 21, nonché il tipo di utilizzazione di cui all'articolo 14 dei quantitativi in causa ».
9) Nell'articolo 22, paragrafo 4, i termini « superiore al 7 % » sono sostitutiti da « uguale o superiore al 7 % ».
10) Nell'allegato I i termini « diversi dai » sono sostituiti da « non originati dai ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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