Art. 4

In vigore dal 15 lug 1985
L'organismo d'intervento greco vende il latte scremato in polvere messo a sua disposizione a norma del presente regolamento conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 368/77, 443/77 e 2213/76 della Commissione. Non sono tuttavia applicabili le disposizioni dell' e dell', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2213/76. Inoltre in caso d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2213/76, la vendita è subordinata alle seguenti condizioni particolari: a) Il latte scremato in polvere è destinato esclusivamente alla denaturazione o alla trasformazione in alimenti composti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (1). b) La vendita è limitata alle imprese che si impegnano a procedere direttamente alla denaturazione del latte scremato in polvere, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 1725/79, oppure alla trasformazione in alimenti composti, qualora vi siano autorizzate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. I quantitativi disponibili vengono assegnati alle imprese dall'autorità competente, tenendo conto dei quantitativi abitualmente utilizzati dalle medesime. c) All'atto del pagamento, il prezzo d'acquisto è ridotto dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68. d) Prima della presa in consegna, l'acquirente deposita una cauzione di 84 ECU/100 kg onde garantire che il latte scremato in polvere venga utilizzato in territorio greco per gli scopi di cui alla lettera a).
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Art. 4 Regolamento (UE) 1985/1948 — Testo vigente | Portale Normativo