Art. 2
In vigore dal 15 lug 1985
1. I sacchi contenenti il latte scremato in polvere messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri di almeno un centimetro di altezza, l'indicazione seguente: « Apokoryfoméno gála se skóni gia zootrofés stin Elláda ».
2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del latte scremato in polvere, l'organismo d'intervento greco prende in consegna la merce resa franco destinazione.
3. Al momento della presa in consegna, al rappresentante dell'organismo d'intervento greco sono consegnati:
a) un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesti la conformità del prodotto alle prescrizioni degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 625/78;
b) un certificato, rilasciato dalle autorità veterinarie tedesche, il cui modello figura nell'allegato. A richiesta delle autorità greche, è rilasciato un duplicato di tale certificato per scortare le forniture.
4. Le autorità greche assumono a proprio carico:
a) le spese inerenti al controllo sanitario per il rilascio del certificato di cui al paragrafo 3, lettera b);
b) tutte le spese risultanti direttamente o indirettamente dai controlli sanitari o qualitativi, supplementari a quelli effettuati in applicazione del paragrafo 3, lettere a) e b), eseguiti, a loro richiesta, dalle competenti autorità tedesche.
5. Lo stato membro fornitore adotta i provvedimenti necessari affinché i controlli di cui al paragrafo 4, lettera b) possano essere eseguiti prima che l'organismo d'intervento greco prenda in consegna la merce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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