Art. 14

In vigore dal 8 lug 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissati a 7 532, 12 428 e 16 947 FB.
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