Art. 11
In vigore dal 8 lug 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a:
- 2 599 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5,
- 3 984 FB al mese, per i funzionari di grado C1, C2 o C3.
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