Art. 2

In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER (1) GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 5. (2) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 67. (3) GU n. C 90 del 5. 4. 1983, pag. 16. (4) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6.
Storico versioni

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