Art. 2
In vigore dal 8 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. SANTER
(1) GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 5.
(2) GU n. C 42 del 14. 2. 1983, pag. 67.
(3) GU n. C 90 del 5. 4. 1983, pag. 16.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6.
Storico versioni
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