Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 222/77 è modificato come segue:

In vigore dal 8 lug 1985
1) il testo dell', paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente: « 5. Le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relative alla libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, a norma dell', paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di paesi terzi, a condizione che il loro carattere comunitario sia giustificato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85 (1). Il documento previsto in questa disposizione viene rilasciato dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione corrispondenti alle misure comunitarie che avevano reso necessaria l'esportazione di tali merci verso paesi terzi. (1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1 »; 2) il testo dell', paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: « 2. Le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relative alla libera circolazione delle merci, sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione o di ammissione temporanea soltanto dietro presentazione, per giustificare il loro carattere comunitario, del documento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85 ».; 3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: « 3. Le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relative alla libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, siano accompagnate, per giustificare il loro carattere comunitario, dal documento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85. Questo ultimo documento deve far riferimento al regime applicato ed al documento ad esse relativo. »; 4) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 Quando, nei casi previsti nel presente regolamento, le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relative alla libera circolazione delle merci sono applicate soltanto dietro presentazione, per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse, del documento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere a posteriori tale documento dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. »; 5) il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 1. Ogni merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T.1. Per dichiarazione T.1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello di formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85 (1). 2. Il formulario T.1 di cui al paragrafo 1 può essere completato, ove occorra, da uno o più formulari complementari T.1 bis, corrispondenti al modello del formulario complementare COM/c stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85. 3. I formulari T.1 e T.1bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Se necessario, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro stesso. 4. La dichiarazione T.1 è firmata dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o dal suo rappresentante abilitato ed è presentata all'ufficio di partenza in almeno tre esemplari. 5. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T.1 ne costituiscono parte integrante. 6. La dichiarazione T.1 è accompagnata dal documento di trasporto. L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento quando vengano espletate le formalità doganali. Tuttavia, il documento di trasporto deve essere presentato, nel corso del trasporto, ad ogni richiesta dei servizi doganali. 7. Quando il regime del transito comunitario è successivo, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T.1 è fatta menzione di tale regime o dei corrispondenti documenti doganali. (1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7. »; 6) il testo dell'articolo 39 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 39 1. Ogni merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 678/85 e deve essere compilata su un formulario corrispondente al modello di formulario COM stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85. La dichiarazione di transito comunitario interno reca la sigla T.2 che deve essere aggiunta alla sigla COM, nella misura in cui tale documento è stabilito, o a qualsiasi altra sigla quando detta dichiarazione di transito comunitario interno si combina con un altro tipo di dichiarazione. Qualora si impieghino formulari complementari, su questi deve comparire la sigla T.2 bis , ai fini del transito comunitario interno. 2. Fatte salve le disposizioni contrarie degli articoli 40 e 41, le disposizioni del titolo II si applicano, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno. »; 7) il testo dell'articolo 41 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 41 1. Le merci per le quali le formalità di esportazione/spedizione vengono espletate in un ufficio di frontiera dello Stato membro considerato, possono non essere vincolate in tale ufficio al regime del transito comunitario quando non siano soggette a misure comunitarie che comportino il controllo del loro impiego o destinazione. In tal caso, le indicazioni inserite nella dichiarazione di transito comunitario interno possono limitarsi a quelle richieste per l'esportazione/spedizione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza. L'ufficio doganale di esportazione/spedizione vista un esemplare del documento di transito comunitario interno che rilascia all'esportatore/speditore o al suo rappresentante con, a sua richiesta, gli esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve essere trasmesso all'ufficio di entrata nello Stato membro vicino. Un'operazione di transito comunitario interno può cominciare presso detto ufficio di entrata, che diventa allora ufficio di partenza. 2. Il paragrafo 1 si applica anche alle merci che varcano la frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma. »; 8) il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 47 Le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relative alla libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in base all'articolo 44, all'articolo 45, paragrafo 1, o all'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno soltanto dietro presentazione, per giustificare il loro carattere comunitario, del documento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85. »; 9) il testo dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) negli altri casi, dietro presentazione, per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse, del documento previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 678/85. »; 10) il titolo VIII è così modificato: « Disposizioni relative all'applicazione del presente regolamento »; 11) il testo dell'articolo 55 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 55 Il comitato di circolazione delle merci, in appresso denominato "comitato", istituito all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 678/85, è competente per l'esecuzione degli articoli 56 e 57. »; 12) i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 57 sono soppressi.
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