Art. 3
In vigore dal 2 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, per la campagna 1985/1986, per l'insieme dei prodotti, le informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, devono pervenire al più tardi dieci giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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