Art. 1
In vigore dal 2 lug 1985
1. Gli stati membri che desiderano essere esentati a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici previsti dal suddetto articolo, comunicano alla Commissione le informazioni sulla parte di ciascun prodotto in questione commercializzato nel corso della campagna precedente tramite organizzazioni di produttori riconosciute.
2. Ogni anno gli stati membri che desiderano essere esentati, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, dal suddetto obbligo, comunicano alla Commissione i quantitativi di pere estive, pesche, albicocche, pomodori e melanzane raccolti nel loro territorio nel corso delle tre campagne precedenti.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono pervenire, per ciascun prodotto, al più tardi il 30 aprile di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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