Art. 3

In vigore dal 4 giu 1985
Se un importatore prevede di importare i prodotti in questione in Grecia, in Irlanda o in Italia e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato preleva dalla riserva una quota uguale al fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile di detta riserva lo consenta.
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