Art. 1

In vigore dal 4 giu 1985
1. Per il periodo dal 16 giugno 1985 al 14 febbraio 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 34 000 tonnellate per le aringhe fresche, refrigerate o congelate della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso. 3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni di aringhe che già beneficiano dell'esenzione del dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale. 4. Il beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento eventualmente fissato.
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