Art. 5

In vigore dal 4 giu 1985
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o aprile 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 marzo 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 marzo 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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