Art. 1

In vigore dal 4 giu 1985
1. Dal 1o luglio 1985 al 30 giugno 1986, il dazio della tariffa doganale comune per i ferrofosfori, contenenti in peso il 15 % o più di fosforo, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio, della sottovoce ex 28.55 A, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 90 000 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti dall'atto di adesione del 1979. 3. L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione specifica prescritta è controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
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