Art. 2
In vigore dal 23 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1985.
(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 13.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
Storico versioni
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