Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:1l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, è sop-
In vigore dal 23 mag 1985
presso;2il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma, è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso:
per unità di peso di zucchero prodotto,
per unità di peso di sciroppi di cui al primo comma, prodotti prima della fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali.L'importo del rimborso è il medesimo per tutta la Comunità. Questa norma di uniformità si applica anche per il contributo.»;3l'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), è soppresso;4il testo dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, è sostituito dal testo seguente:«4. Sono prese misure appropriate in materia di spese di trasporto e di magazzinaggio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, onde permettere lo smercio di esso nelle regioni europee della Comunità.Nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere deciso che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole prodotte nella Comunità benefici delle stesse misure di cui al primo comma.Ai sensi del presente articolo, s'intende per raffineria un'unità tecnica la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione dei paragrafi precedenti, le quali possono derogare all'articolo 8 per l'applicazione del paragrafo 4, ed i prodotti dell'industria chimica di cui al paragrafo 3.»;5all'articolo 9, paragrafo 6, è aggiunto il trattino
seguente:«- le misure di cui al paragrafo 4, secondo comma.».
Storico versioni
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