Art. 3
In vigore dal 23 mag 1985
Ai sensi del presente regolamento si intende per «burro acquistato ai fini del consumo diretto» il burro acquistato da consumatori finali privati nel commercio al dettaglio ai fini del consumo privato, compreso il burro acquistato nel commercio al dettaglio da alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi per vecchi, convitti, prigioni ed istituti analoghi, ai fini dell'alimentazione delle persone che sono nutrite in tali istituti, e ad esclusione del burro acquistato ai fini della vendita sotto forma di altri prodotti al pubblico, per esempio da parte di pasticcerie e rosticcerie.
Storico versioni
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