Art. 2
In vigore dal 23 mag 1985
1. Gli Stati membri prendono qualsiasi misura utile per garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per il burro acquistato ai fini del consumo diretto e che l'aiuto si ripercuota sui consumatori finali privati attraverso la sua incidenza sul prezzo di vendita finale.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 ed in particolare l'importo dell'aiuto concesso.
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