Art. 2

In vigore dal 23 mag 1985
1. Gli Stati membri prendono qualsiasi misura utile per garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per il burro acquistato ai fini del consumo diretto e che l'aiuto si ripercuota sui consumatori finali privati attraverso la sua incidenza sul prezzo di vendita finale.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 ed in particolare l'importo dell'aiuto concesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1307:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo