Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:
In vigore dal 21 mag 1985
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 17 e la relativa nota in calce:
« 17. Regolamento (CEE) n. 1291/85 della Commissione, del 21 maggio 1985, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (17).
(17) GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 11. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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