Art. 1

1. Si procede alla vendita di circa:

In vigore dal 21 mag 1985
- 600 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1o gennaio 1984; - 2 700 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1o agosto 1983. Le carni sono destinate ad essere esportate. 2. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81. 3. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 3 giugno 1985. 5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni

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