Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 21 mag 1985
- 600 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1o gennaio 1984;
- 2 700 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1o agosto 1983.
Le carni sono destinate ad essere esportate.
2. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.
3. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 3 giugno 1985.
5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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