Art. 2
In vigore dal 21 mag 1985
Per la fabbricazione delle pesche sciroppate sono impiegate soltanto pesche della specie Prunus persica L., escluse le pesche noci. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.
Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pesche sciroppate, può essere stato refrigerato.
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